CLICKSERVIZI

©

dac76f36f82016414dacae9e5bf668e64bef8dfb

COS'È

Il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).

Il beneficio viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica, la Carta Reddito di Cittadinanza ed è condizionato all’adesione a un percorso di accompagnamento al lavoro e all’inclusione sociale che, in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario, prevede la sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego, ovvero del Patto per l’inclusione sociale presso i servizi sociali dei comuni.

I maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni sono comunque convocati dai Centri per l'impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l'inclusione sociale.

Sono esclusi da questi obblighi:

  • minorenni;
  • beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati;
  • beneficiari della Pensione di Cittadinanza;
  • soggetti di oltre 65 anni di età;
  • soggetti con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68) che comunque possono aderire volontariamente al percorso di accompagnamento, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
  • soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi.

COME FUNZIONA

3cc490d977ffe266e624d2d73908c1ef05ea0acd

REQUISITI

REQUISITI DI CITTADINANZA E RESIDENZA

I requisiti di cittadinanza sono riferiti al richiedente la prestazione che dovrà essere, alternativamente:

  • cittadino italiano o di un paese dell’Unione europea;

  • familiare di un cittadino italiano o dell’Unione europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

  • cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso;

  • titolare di protezione internazionale.

È necessaria la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

REQUISITI ECONOMICI

Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente:

  • ISEE ordinario o minorenni in corso di validità inferiore a 9.360 euro. Nel caso di attestazione ISEE con omissioni e/o difformità rispetto ai dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli), il richiedente, entro 60 giorni, potrà presentare all’Istituto documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme;
  • patrimonio immobiliare in Italia e all'estero (come definito ai fini ISEE ) inferiore a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione;
  • patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE , esempio depositi, conti correnti, ecc.) inferiore a:
    • 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
    • 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
    • 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti, incrementati di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo.
    • Questi massimali sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;

  • il reddito familiare non dovrà superare la soglia annua calcolata moltiplicando 6.000 euro per il relativo parametro della scala di equivalenza. In caso di Pensione di Cittadinanza la soglia è incrementata fino a 7.560 euro per la scala di equivalenza. In ogni caso questa soglia è incrementata a 9.360 euro per la scala di equivalenza qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU ) ai fini ISEE . Dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali percepiti nel periodo di riferimento dell’ ISEE e sommati quelli che sono in corso di godimento da parte degli stessi componenti (a eccezione di eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi e del Bonus Bebè).
  • Nessun componente del nucleo, inoltre, deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:

  • autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda di RdC/PdC, con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità;
  • navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Per verificare se il proprio ISEE in corso di validità dà diritto a richiedere il Reddito o la Pensione di cittadinanza è possibile utilizzare il Simulatore presente nella pagina del calcolo dell' ISEE . Se si è già presentata una nuova DSU , accedendo al portale Inps attraverso il servizio dedicato e poi al servizio ISEE post-riforma 2015 da questa pagina, è possibile effettuare la simulazione trovando già precompilati i campi del simulatore con i dati della DSU inoltrata all'NPS. Tuttavia la simulazione non tiene conto di eventuali trattamenti correnti che potrebbero aumentare il reddito familiare e inficiare il diritto alla prestazione.

GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'ISTITUTO

I beneficiari sono tenuti a comunicare all'INPS, tramite il modello RdC/PdC Esteso:

  • le variazioni della situazione lavorativa nelle forme di avvio di un'attività di lavoro dipendente, autonomo e di impresa individuale o di partecipazione, anche se svolta all'estero, intervenute in corso di fruizione del RdC/PdC;
  • il reddito presunto per l'anno solare successivo, qualora l'attività di lavoro già comunicata si protragga nel corso di tale anno;
  • la sopravvenienza nel nucleo familiare, successivamente alla domanda, di componenti in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ovvero la cessazione dello stato di detenzione o ricovero;
  • le dimissioni volontarie dal lavoro (fatte salve quelle per giusta causa) di uno o più membri del nucleo o il venire meno di tale condizione (decorsi 12 mesi dall’evento);
  • entro 15 giorni, ogni variazione del patrimonio immobiliare e dei beni durevoli che comporti la perdita del requisito relativo al patrimonio immobiliare e al possesso di beni durevoli;
  • nel caso l’acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie previste per il patrimonio mobiliare sia avvenuta a seguito di donazione, successione o vincite, la perdita dei requisiti deve essere comunicata entro 15 giorni dall'acquisizione.

Resta fermo il divieto dell’utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

Per queste comunicazioni obbligatorie occorre utilizzare il modulo SR181.

Il beneficiario del RdC, per continuare a usufruire della misura, deve, inoltre:

  • presentare una nuova DSU per ISEE ordinario alla scadenza di quella valida al momento della presentazione della domanda;
  • presentare una dichiarazione ISEE aggiornata, in caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE , entro due mesi dall’evento, pena decadenza. Se la variazione sia diversa da una nascita o da un decesso, occorrerà presentare una nuova domanda.

CONTATTACI ED UN ESPERTO SARA' SUBITO DISPONIBILE PER UNA CONSULENZA GRATUITA